10/12/2012Biblioteca e Piano di Recupero
QUELLO CHE NON HO DETTO MERCOLEDI’ 5 DICEMBRE PER NON CREARE TROPPO IMBARAZZO AL SINDACO ALBERTO BENCISTA’
Lettera al Sindaco per biblioteca con protocollo ed omississ
20121212101708160 L’articolo sulla “Nazione” di domenica scorsa”
Egregio Signor Migno,
mi potrebbe spiegare questa sentenza perché non riesco a capire se sbaglia il Giudice o sbaglia Lei!!
Grazie (spero di vederla pubblicata come si deve sul suo sito e non nascosta nei meandri)
Distinti saluti Paolo Stecchi
N. 00953/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01721/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1721 del 2007, proposto da:
Soc. Cooperativa Italia Nuova Greve in Chianti s.c. in persona del Presidente in carica,
rappresentata e difesa dall’avv. Leandro Chiarelli, con domicilio eletto presso il suo studio in
Firenze, via La Pira 21;
contro
il Comune di Greve in Chianti in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli
avvocati Giovanni Genta e Barbara Susini, con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, via
Giambologna 2/R;
nei confronti di
Impresa Dr. Ing. Giovanni Tognozzi – Costruzioni s.p.a., Belvedere 2000 s.r.l. e Coimcos s.r.l. in
persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituitesi in giudizio;
per l’annullamento
della deliberazione della Giunta Comunale di Greve in Chianti n. 80 del 2 luglio 2007, affissa
all’Albo pretorio per quindici giorni consecutivi e divenuta esecutiva in data 21 luglio 2007.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Greve in Chianti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2011 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Greve in Chianti, con deliberazione consiliare 55/2003, ha adottato un progetto di
variante al piano di recupero del centro storico del capoluogo, poi approvato in via definitiva con
successiva delibera consiliare 88/2003. Le condizioni per la realizzazione del piano e delle connesse
opere di urbanizzazione sono state dedotte nella convenzione urbanistica rep. 544 del 21 gennaio
2004. I soggetti attuatori si sono impegnati a realizzare, nell’ambito delle opere di urbanizzazione
convenzionate, un edificio denominato “Polo espositivo”.
Successivamente l’Amministrazione, con delibera consiliare 65/2006, ha variato il progetto
dell’opera pubblica prevista, approvando quello relativo alla costruzione di una biblioteca in
sostituzione del polo espositivo, e con successiva delibera consiliare 87/2006 ha modificato il piano
triennale dei lavori pubblici inserendovi detto intervento per l’anno 2007.
Il 20 gennaio 2007 la controinteressata Impresa Tognozzi spa ha chiesto all’Amministrazione la
proroga per due anni dei termini della convenzione, a causa della necessità di realizzare la
biblioteca in luogo del polo espositivo, e tale richiesta é stata sottoscritta solo da Belvedere 2000 e
non dagli altri soggetti attuatori.
Con successiva delibera della Giunta Comunale 80 del 2 luglio 2007l’Amministrazione ha
approvato una variante in corso d’opera al progetto delle opere di urbanizzazione in atto
dichiarando modificata la convenzione, e tale ultimo provvedimento è stato impugnato con il
presente ricorso, notificato il 19 ottobre 2007 e depositato il 31 ottobre 2007. Lamenta la ricorrente,
con primo motivo, che con il gravato provvedimento il Comune intimato avrebbe ritenuto di sanare
irregolarità compiute da uno dei soggetti attuatori, controinteressato nel presente ricorso, ossia
l’impresa Tognozzi s.p.a. ritenendo ricevibile la sua domanda di variante del piano di recupero, che
al contrario avrebbe dovuto essere respinta poiché non era stata sottoscritta da tutti i soggetti
attuatori del piano medesimo. Con secondo motivo deduce incompetenza della Giunta Comunale, e
con terzo motivo lamenta che la controinteressata impresa Tognozzi s.p.a. avrebbe ritardato
l’esecuzione delle opere nel proprio comparto sicché l’Amministrazione, con l’impugnato
provvedimento, tenterebbe di sanare illegittimamente superfici, volumi ed allineamenti costruiti in
asserita violazione di precedenti progetti convenzionati.
Si è costituito il Comune di Greve in Chianti eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata
impugnazione della delibera consiliare 65/2006 e difetto di interesse, e replicando puntualmente nel
merito alle deduzioni della ricorrente.
All’udienza del 20 aprile 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in accoglimento dell’eccezione formulata
dall’Amministrazione intimata, per i motivi seguenti.
In primo luogo la ricorrente non prospetta alcuna utilità ricavabile dall’accoglimento del gravame,
né una lesione ad una sua posizione giuridica derivante dall’esecuzione del provvedimento gravato.
L’interesse al ricorso costituisce una imprescindibile condizione dell’azione la cui assenza rende
inammissibile il gravame, né basta al fine di renderlo scrutinabile la presenza, come sembrerebbe
essere nel caso di specie, di un interesse emulativo (T.A.R. Veneto I, 10 giugno 2005 n. 2419).
Ancor più si palesa privo di interesse il presente ricorso ove si consideri che, come correttamente
dedotto dalla difesa comunale, la scelta di realizzare l’edificio della biblioteca comunale in
sostituzione del polo espositivo è stata assunta con delibera del Consiglio Comunale 65/2006 la
quale non è stata impugnata e pertanto è divenuta definitiva, così determinandosi il consolidamento
dell’opzione effettuata dall’Amministrazione.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Si aggiunge, per completezza, che il ricorso sarebbe, ad ogni buon conto, infondato nel merito
poiché è inconferente la censura di incompetenza, in quanto la decisione di effettuare la variante è
stata assunta dal Consiglio Comunale con delibera 65/2006, e l’Amministrazione intimata ha
correttamente esercitato la propria facoltà di introdurre varianti alle opere da realizzare prevista
dall’art. 2 della convenzione in data 21 gennaio 2004. L’istanza avanzata dalle controinteressate
imprese Tognozzi s.p.a. e Belvedere 2000 s.r.l. all’Amministrazione in data 20 gennaio 2007 non si
qualifica quindi come una richiesta di modifica del piano, ma più correttamente quale domanda per
il rilascio di nuovi titoli abilitativi.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la Cooperativa ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore del Comune di
Greve in Chianti nella misura di 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA; nulla spese per i
controinteressati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 con l’intervento dei
magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Alessandro Cacciari, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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14/12/2012 alle ore 17:41